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Denunciare un sinistro

COME DENUNCIARE UN INCIDENTE

Dal 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il risarcimento diretto, la nuova procedura di rimborso assicurativo che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte – di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore qualora siano coinvolti non più di due veicoli immatricolati in Italia (comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano) e le lesioni eventualmente riportate dai conducenti non siano gravi.

Quando è possibile attivare la procedura

La procedura di risarcimento diretto si attiva in caso di incidente stradale qualora sussistano le seguenti condizioni:

  1. veicoli coinvolti siano solo due e siano a motore;
  2. due veicoli coinvolti siano identificati e regolarmente assicurati, entrambi targati e immatricolati in Italia, comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano;
  3. le eventuali lesioni riportate dal conducente siano di lieve entità, valutabili entro il 9% di invalidità.

E' bene ricordare che la legge prevede che, qualora nell'incidente siano coinvolti dei passeggeri, nel caso abbiano subito delle lesioni, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va sempre presentata all'assicuratore del veicolo su cui si trovavano.

Per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.

Come attivare la procedura

Per attivare la procedura di risarcimento diretto, l'automobilista danneggiato, non responsabile o responsabile in parte, deve presentare alla propria Compagnia la denuncia del sinistro, preferibilmente effettuata compilando il Modulo Blu, e la richiesta di risarcimento. La Compagnia, accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, provvederà a risarcire i danni, garantendo al danneggiato la propria assistenza e fornendo tutte le informazioni utili relative alle formalità da espletare. E' bene ricordare che la denuncia è sempre obbligatoria anche nei casi in cui si ha torto e che la mancata presentazione della stessa può comportare il diritto della Compagnia stessa di rivalersi in tutto o in parte nei confronti del proprio assicurato per il danno risarcito.

Come compilare il Modulo Blu

Per effettuare la denuncia di un sinistro è utile utilizzare il Modulo Blu, compilato in ogni sua parte.

Qualora non si avesse l'opportunità di inserire tutte le informazioni richieste, occorre tenere presente che risultano fondamentali:

Le firme dei due conducenti oppure la firma del conducente/ assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell'incidente. Se il Modulo Blu viene firmato da entrambi i conducenti/assicurati, la gestione della pratica è facilitata e i tempi del risarcimento si riducono notevolmente;

  • le targhe dei due veicoli coinvolti;
  • i nomi degli assicurati;
  • i nomi delle rispettive Compagnie assicuratrici;
  • la data dell'incidente;
  • la descrizione delle modalità dell'incidente;
  • l'indicazione dei danni conseguiti all'incidente.

Come presentare la richiesta di risarcimento

Il danneggiato che ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, deve presentare alla propria Compagnia la denuncia del sinistro (preferibilmente tramite il Modulo Blu) insieme a una richiesta formale di risarcimento.

In caso di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento, oltre ai dati già espressi nel Modulo Blu, deve contenere le seguenti informazioni:

  • le generalità di eventuali testimoni;
  • l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia utile per accertare il danno.

In caso, invece, di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve inoltre indicare:

  • l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
  • l'entità delle lesioni subite;
  • una dichiarazione relativa all'eventuale spettanza di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  • l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  • l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista

La risposta della Compagnia

Se il danneggiato ha ragione, in tutto o solo in parte, la Compagnia comunicherà un'offerta di risarcimento, in tempi diversi.

Se la richiesta di risarcimento pervenuta è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno e conforme ai requisiti previsti dalla legge, la Compagnia è tenuta a rispondere, proponendo la propria offerta di risarcimento:

  • entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia stato firmato da entrambi i conducenti (o assicurati) dei veicoli coinvolti;
  • entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia sprovvisto di doppia firma;
  • entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente. L'importo del rimborso viene calcolato utilizzando una formula apposita prevista dalla legge, che viene determinata tenendo conto dei punti percentuali di danno biologico e dell'età del danneggiato.

Se la richiesta di risarcimento non risulta completa o conforme alla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione la Compagnia dovrà fare richiesta delle integrazioni necessarie.

I termini per la sua liquidazione verranno sospesi fino a quando non saranno inviati tutti i dati mancanti.

Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, è tenuta a comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le ragioni per l'esclusione della pratica dalla procedura. In questi casi, sarà la stessa Compagnia a inoltrare la richiesta del proprio assicurato alla Compagnia Assicuratrice del responsabile.

E se non si è d'accordo sul risarcimento offerto?

E' possibile che il danneggiato non sia soddisfatto o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o per la mancata offerta. In questi casi l'assicurato ha il diritto di esercitare un'azione legale nei confronti della Compagnia.

E' bene ricordare che il diritto al risarcimento al danno, per legge, si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro e che per qualsiasi insoddisfazione relativa al servizio offerto dalla propria Compagnia si può esporre un reclamo rivolgendosi all'ufficio preposto indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa. Qualora il problema non venisse risolto, fermo restando il diritto all'azione legale, è possibile ricorrere anche alla procedura di conciliazione dell'ANIA/Associazione dei Consumatori, attivando una procedura gratuita grazie alla quale risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a 15.000 euro.

Entro quanto si viene risarciti

Nel caso in cui il danneggiato accetti la proposta di risarcimento avanzata dalla propria Compagnia, il pagamento deve procedere entro i 15 giorni successivi.

DA RICORDARE:

La denuncia di un incidente va fatta entro tre giorni (Art. 1913 del Codice Civile) se siete responsabili dell'incidente, ma, in ogni caso, è sempre meglio presentarla il prima possibile. 
Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto.